Elezione di due rappresentanti dei proff. di II fascia
Art. 10 - Insediamento dei neo eletti
L'insediamento dei neo eletti nel Consiglio di Amministrazione nella nuova composizione deve avvenire contemporaneamente a quello dei nuovi rappresentanti dei professori di prima fascia, dei ricercatori e del personale tecnico-amministrativo in base all'esito delle relative elezioni.