Elezione rappresentanti personale tec.-amm.vo che parteciperanno all'elezione del Rettore
Art. 12 - Decadenza, dimissioni
Nei casi di decadenza o di dimissioni di uno o più eletti, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 11, secondo comma, si procede alla loro sostituzione con i primi fra i non eletti della stessa lista che ha conseguito complessivamente il maggior numero di voti, seguendo l'ordine progressivo di inclusione dei candidati nella lista medesima.
In nessun caso sono previste elezioni suppletive.