Art. 4 - Altri eventuali collaboratori non principali indicati nei progetti di ricerca
L’eventuale ulteriore indicazione, in qualità di collaboratori non principali nei progetti di ricerca, di soggetti non appartenenti alle figure di cui all’art. 2 o di soggetti già inseriti nella Sezione A partecipanti ad altri progetti di ricerca quali collaboratori principali, ha valore ricognitivo ed assume significato esclusivamente scientifico in funzione di ciascun progetto di ricerca. Detti ulteriori eventuali collaboratori vanno indicati nella Sezione B del modulo per la richiesta di finanziamento, con la qualificazione del soggetto, e non contribuiscono all’elaborazione dei dati finalizzata al riparto delle assegnazioni finanziarie ai Comitati Scientifici, come disciplinata dal successivo art. 10.
L’eventuale inserimento, ivi compresi i “collaboratori esterni”, in progetti di ricerca finanziati dall’Ateneo consente di sostenere, a carico dei fondi destinati alla ricerca stessa, spese per lo svolgimento della loro attività, ivi comprese le spese di mobilità, secondo le norme stabilite dal regolamento di Ateneo sulle missioni (D.R. n. 466/AG dd. 22.6.2000, art. 4).