Generale di Ateneo
Titolo 3 - STRUTTURE DELL'ATENEO
Capo 9 - Strutture didattiche / Facoltà

Art. 24 - Scuole di specializzazione e corsi di perfezionamento

Entro il 30 giugno 1997 le Facoltà interessate propongono le scuole di specializzazione ed i corsi di perfezionamento post-lauream da istituire con decreto del Rettore per l'anno accademico 1997/98, previa delibera del Senato Accademico, acquisita la valutazione di compatibilità finanziaria da parte del Consiglio di Amministrazione.
Ai fini della costituzione dei Consigli delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento post-lauream, i Consigli delle Facoltà interessate approvano i regolamenti con cui sono definite le modalità di elezione di una rappresentanza degli iscritti nei Consigli di cui fanno parte di diritto tutti i titolari degli insegnamenti impartiti.
Con i regolamenti di cui al comma precedente, i Consigli delle Facoltà interessate definiscono le modalità di elezione e la durata in carica del Direttore della scuola di specializzazione e del corso di perfezionamento post-lauream, che deve essere eletto dal Consiglio della scuola o del corso fra i professori di ruolo che ne fanno parte.