Art. 8 - Avvio e norme transitorie
Il Comitato del Centro è tenuto ad insediarsi entro 60 giorni dall’emanazione del presente Regolamento, nella composizione prevista al punto 1 dell’art. 4.
Ai fini della costituzione del Comitato, ciascuno dei Dipartimenti proponenti è tenuto ad eleggere i propri rappresentanti, entro 30 giorni dall’emanazione del presente regolamento. Nella seduta di insediamento, convocata dal decano, il Comitato provvederà all’individuazione del Dipartimento da proporre quale gestore delle risorse.
Qualora si renda necessaria l’integrazione del Comitato con il Direttore di Dipartimento di cui al punto 2 dell’art. 4, l’elezione del Responsabile avrà luogo nella seconda seduta.
Entro tre mesi dall’insediamento del Comitato, il Responsabile del Centro provvederà a diffondere tra tutte le strutture scientifiche dell’Ateneo le informazioni relative alle procedure per la partecipazione alle attività del Centro di altri gruppi ricerca.