Art. 2 - Organizzazione
1) Gli organi gestionali dello STEA sono il Presidente, scelto tra i docenti di ruolo dell'Ateneo, e il Comitato tecnico di gestione, composto dal Presidente, dal Responsabile amministrativo, dal Direttore tecnico e da un docente o un ricercatore di ruolo. Il Presidente ed il docente o ricercatore di ruolo sono nominati ogni tre anni con decreto rettorale, sentito il Senato Accademico; gli incarichi di Responsabile amministrativo e di Direttore tecnico vengono conferiti dal Direttore amministrativo, nei limiti della normativa contrattuale in vigore.
2) Lo STEA è dotato del personale tecnico-amministrativo necessario al suo funzionamento, con caratteristiche di adeguata qualificazione specifica a supporto delle esigenze del servizio. Il personale è posto sotto la direzione del Presidente dello STEA.
3) Il regime della gestione amministrativo-contabile dello STEA è disciplinato dalle norme di cui al Titolo V del vigente regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, relativo alla gestione dei Dipartimenti.