Art. 2
Non è possibile la stipula di contratti con chi si trovi in una delle seguenti situazioni di incompatibilità:
- chi abbia già stipulato presso l’Università di Trieste, ai sensi del presente regolamento, contratti per le attività didattiche di cui all’art. 1 per sette anni accademici consecutivi, salvo i casi regolati dal comma 3 dell’art.1. Ai fini di tale limite non vengono considerati i contratti per attività didattiche stipulati ai sensi della previgente normativa.
- chi sia dipendente da Università italiana;
- chi ricopra uno dei mandati, cariche o uffici di cui all’art. 13 del D.P.R. 382/80 e successive modificazioni;
- chi sia cessato per volontarie dimissioni dal servizio presso l’Università di Trieste con diritto a pensione anticipata di anzianità;
- chi sia cessato per volontarie dimissioni dal servizio presso una delle Amministrazioni di cui all’ art.1, comma 2, del D. L.vo 3.2.1993 n° 29, con diritto a pensione anticipata di anzianità ed abbia avuto rapporti di lavoro o impiego con l’Università di Trieste nei cinque anni precedenti a quello di cessazione dal servizio;
- chi fruisca di una borsa di studio erogata dall’Università di Trieste per la frequenza di corsi di perfezionamento e di scuole di specializzazione, per attività di ricerca postdottorato e per il perfezionamento all’estero attinente allo stesso insegnamento o ad insegnamenti affini a quello da conferire per contratto.