Funzionamento del Collegio Arbitrale di disciplina dell'Università
Art. 3
Con le modalità di cui agli articoli seguenti, ogni due anni verranno designati dieci rappresentanti dell’Amministrazione e dieci rappresentanti dei dipendenti i quali, di comune accordo, indicheranno cinque presidenti, tra persone esterne all’Amministrazione di comprovata esperienza ed indipendenza.
Non è ammessa proroga dei poteri del Collegio oltre la scadenza della designazione, tranne che per le impugnative in corso di definizione, che saranno, comunque, decise dal Collegio assegnatario.