Art. 4 - PROLUNGAMENTO BORSE
Eventuali prolungamenti delle borse, da valutarsi caso per caso a fronte di motivate esigenze didattiche, sono possibili su domanda scritta dello studente da presentarsi alla Ripartizione Mobilità Internazionale almeno 30 giorni prima della sua scadenza naturale. La domanda deve essere corredata da una relazione giustificativa del coordinatore e da una dichiarazione di accettazione dell’Università ospitante. In relazione alle disponibilità finanziarie dell’Ateneo i prolungamenti potranno essere concessi a titolo oneroso oppure gratuito.
La concessione del prolungamento comporta la formale stipula di un Emendamento all’Accordo Finanziario tra lo studente e l’Ateneo, prima del termine del periodo inizialmente stabilito. Il prolungamento non deve prevedere interruzioni rispetto al periodo di studio già approvato e deve comunque concludersi entro il 30 settembre; la durata complessiva dello scambio non deve superare i dodici mesi.
Nel caso di uno studente straniero che desideri prolungare la permanenza a Trieste, la sua domanda deve parimenti essere accompagnata da una dichiarazione di accordo da parte dell’Università di appartenenza e da una relazione giustificativa del coordinatore locale, particolarmente importante nel caso di studente extracomunitario.