Art. 2 - Requisiti e modalità di conferimento
1. Gli incarichi dirigenziali a personale esterno di natura amministrativa o tecnica possono essere conferiti, con contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, entro il limite del 40% dei posti di dirigente in organico, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.
2. In caso di effettiva necessità ed urgenza, le graduatorie dei concorsi per l’accesso alla qualifica di dirigente amministrativo o tecnico a tempo indeterminato, nell’ambito di validità delle stesse, possono venir utilizzate – a insindacabile giudizio dell’amministrazione – per conferire incarichi a tempo determinato agli idonei in posizione utile, secondo l’ordine di graduatoria.