Art. 4 - Permessi retribuiti
I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, per l'espletamento delle attività previste dall'art. 19 del D.L. 626/94 ai punti a), e), f), h), m), n) ed o) utilizzano appositi permessi retribuiti orari pari a 40 ore annue per ogni Rappresentante. Le modalità per il godimento di tali permessi sono analoghe a quelle relative ai permessi dei componenti le R.S.U.
Per l'espletamento degli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i) ed l) dello stesso articolo non viene utilizzato il predetto monte ore e le corrispondenti attività sono considerate tempo di lavoro.
Eventuali incrementi del monte ore potranno essere concordati con l'Amministrazione in relazione ad accertate esigenze di maggiore presenza e di intervento dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, previa contrattazione integrativa.