Art. 1 Requisiti soggettivi
1. Il titolo di professore emerito può essere conferito ai professori ordinari che siano stati collocati a riposo o dei quali siano state accettate le dimissioni – entro due anni da tale data – che abbiano prestato servizio per almeno venti anni accademici completi, presso una o più università, nel ruolo di professore di prima fascia e siano in possesso dei requisiti di cui al comma 3.
2. Il titolo di professore onorario può essere conferito ai professori ordinari che siano stati collocati a riposo o dei quali siano state accettate le dimissioni – entro due anni da tale data – che abbiano prestato servizio per almeno quindici anni accademici completi, presso una o più università, nel ruolo di professore di prima fascia e siano in possesso dei requisiti di cui al comma 3.
3. I candidati al titolo di professore emerito e di professore onorario, in aggiunta ai requisiti previsti ai commi 1 e 2, devono:
- aver contribuito ad accrescere il prestigio dell’università mediante la qualità della didattica e della produzione scientifica, tenendo conto dell’eccellenza dell’attività del docente, attestata da valore, originalità, rilevanza, collocazione editoriale e diffusione della produzione scientifica, nonché dello svolgimento con continuità ed efficacia dell’attività didattica e della partecipazione costante alla vita accademico-istituzionale.
Devono inoltre essere in possesso di almeno due degli ulteriori seguenti requisiti:
- aver assunto cariche accademiche e ricoperto incarichi di responsabilità presso organi e strutture di ateneo (Rettore, Pro-Rettore, Collaboratore del Rettore, Delegato del Rettore, Preside di Facoltà, Direttore di Dipartimento, Coordinatore di corso di studio, di dottorato di ricerca o di scuola di specializzazione);
- avere svolto incarichi scientifici quali, a titolo esemplificativo, la presidenza o la segreteria di società scientifiche o accademie nazionali o internazionali, l’appartenenza al comitato di redazione di riviste scientifiche di rilevante importanza internazionale;
- aver conseguito premi o riconoscimenti nazionali e internazionali relativi all’attività scientifica e di ricerca;
- essere in possesso di ulteriori titoli di merito di particolare rilevanza, documentati e riconosciuti, riferibili alla didattica o alla ricerca, ovvero a esperienze di elevata qualificazione professionale e manageriale coerenti con le finalità istituzionali dell’università;
- aver prestato attività di docenza per più anni di servizio presso l’università che propone il conferimento del titolo.
Non devono aver avuto provvedimenti disciplinari più gravi della censura e condanne penali passate in giudicato per delitti dolosi commessi nell’esercizio delle funzioni accademiche.