Articolo 12 Sospensione del termine ed estinzione del procedimento
1. Il procedimento disciplinare si estingue ove la decisione del Consiglio di Amministrazione non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di trasmissione degli atti al Collegio di disciplina da parte del Rettore, ai sensi dell’articolo 7 comma 5 lettera b).
2. Il termine di cui al comma 1 è sospeso fino alla ricostituzione del Collegio di disciplina ovvero del Consiglio di amministrazione, nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il regolare funzionamento.
3. Il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il Collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il Collegio delibera in ordine alla sospensione e alla durata della stessa.