Art. 6 – ATTIVITA’
1. Il Visiting Scientist svolge la sua attività presso il Dipartimento proponente, secondo il programma didattico e/o di ricerca concordato.
2. Il Visiting Scientist si attiene alle disposizioni interne dell’Ateneo e si impegna ad osservare le prescrizioni dello Statuto, dei Regolamenti e del Codice etico e di comportamento dell’Ateneo.
3. Durante il periodo di permanenza il Dipartimento garantisce la disponibilità di una postazione di lavoro all’interno della struttura ospitante, e l’accesso alle risorse informatiche e alle biblioteche dell’Ateneo.
4. Il titolo di Visiting Professor consente la partecipazione a commissioni d’esame e di esame finale per il conseguimento del titolo di studio, se deliberato dal Dipartimento ospitante.
5. A conclusione del periodo, il Visiting Scientist presenta al Dipartimento una relazione sull’attività svolta, che è controfirmata dal docente referente. Nella relazione si dovrà evidenziare il contributo che l’attività del Visiting Scientist ha dato al processo di internazionalizzazione dell’Ateneo. Una copia firmata della relazione finale è inviata all’Ufficio competente di Ateneo per i Visiting Scientists.
6. Qualora il Visiting Scientist non possa svolgere del tutto o in parte le attività programmate, dovrà darne immediata informazione al docente referente, che è tenuto a comunicarlo al Dipartimento e ai competenti Uffici dell’Amministrazione centrale, coinvolti nell’organizzazione della visita. La Commissione di Ateneo per l’Internazionalizzazione valuterà, di conseguenza, sia il conferimento del titolo che la rideterminazione o l’annullamento dell’importo eventualmente accordato.
7. L'eventuale svolgimento di "attività assistenziale" da parte della figura di Visiting Scientist di area medica è disciplinato da apposito accordo tra l’Ateneo e l’Ente assistenziale.