Articolo 5 Effetti della valutazione periodica
1. Ai sensi dell’articolo 6 commi 7 e 8 legge n. 240 del 2010,
a) il docente che consegue una valutazione positiva, fatti salvi eventuali altri requisiti previsti dalla normativa di settore, può fare parte:
- delle commissioni di abilitazione, di selezione e di progressione di carriera del personale accademico;
- degli organi di valutazione dei progetti di ricerca;
b) il docente che non consegue una valutazione positiva non può fare parte:
- delle commissioni di abilitazione, di selezione e di progressione di carriera del personale accademico;
- degli organi di valutazione dei progetti di ricerca.
2. Gli effetti indicati al comma precedente perdurano sino a che il docente non consegua un giudizio di segno diverso in una successiva valutazione periodica.