Linee guida per il Fondo di Ricerca di Ateneo

Art. 7 – Modalità di accesso alle linee di finanziamento

La linea A viene assegnata ai Dipartimenti sulla base del metodo di calcolo di cui all’art. 4, considerando il personale afferente a ciascuna struttura alla data del 1° gennaio di ciascun anno.

La linea B verrà attribuita d’ufficio sulla base della comunicazione, da parte dell’ufficio Personale Docente, della presa di servizio e della verifica, da parte dell’Ufficio Bilancio, dell’assenza di fondi propri.

Per la linea C le richieste di accesso al finanziamento possono essere presentate tramite apposito applicativo con le modalità definite in apposita circolare. 

Qualora le richieste pervenute per la linea C per ciascun anno solare dovessero superare il finanziamento annuale stabilito, saranno prese in esame da una commissione di valutazione nominata dal Rettore e costituita da tre docenti strutturati dell’Ateneo.

Le proposte della Commissione sono portate in approvazione al Consiglio di Amministrazione.