Regolamento sul Garante di Ateneo dell’Università degli Studi di Trieste
Articolo 5 (Modalità di intervento)
- Il Garante può essere interpellato dai soggetti di cui all’art. 4 comma 1 senza particolari formalità, in forma scritta od orale, con tempi e modalità stabilite e rese note dallo stesso Garante. Il Garante non potrà prendere in considerazione le denunce anonime, che verranno distrutte.
- Il Garante opera nel rispetto dei principi del contraddittorio, della piena accessibilità degli atti istruttori e finali, della trasparenza, dell’efficacia, della proporzionalità e della leale collaborazione, secondo quanto previsto dalla legge e dalla normativa di Ateneo.
- Il Garante può richiedere notizie, chiarimenti e informazioni alle strutture dell’Ateneo coinvolte nella questione oggetto di accertamento e può altresì consultare e ottenere copia di tutti gli atti e documenti relativi.
- Il Garante conclude l’istruttoria entro il termine di 30 giorni dalla segnalazione, estensibili di ulteriori 15 giorni laddove l’istruttoria si manifesti particolarmente complessa, e formula per iscritto le conclusioni cui è giunto unitamente ai propri eventuali motivati rilievi, alle osservazioni e proposte. Trasmette quindi dette conclusioni contestualmente all’istante/agli istanti, alle parti interessate e al Rettore per i provvedimenti di competenza.
- Fatto salvo quanto previsto dall’art. 4 comma 2, il Garante è tenuto al segreto sulle notizie di cui sia venuto a conoscenza per ragioni del suo ufficio e ha il dovere di agire tutelando la riservatezza dell’istante e dei soggetti coinvolti nelle questioni esaminate. Agli stessi doveri è tenuto il personale assegnato che dipende funzionalmente dal Garante.