PLACEMENT
- D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (cd. "Riforma Biagi")
La riforma Biagi ha affidato alle università pubbliche e private la possibilità di svolgere attività di intermediazione con l'obiettivo di facilitare il collocamento o placement dei propri laureati nel mondo del lavoro.
- L. 4 novembre 2010, n. 183 (cd. "Collegato lavoro")
A seguito di una modifica normativa introdotta dal c.d. “Collegato lavoro”, è prevista la necessità di inviare al Ministero del lavoro una comunicazione preventiva, completa della autocertificazione (ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) del possesso dei requisiti richiesti. Al Ministero spetta registrare le università che inviano comunicazione nella apposita sezione dell’albo informatico.
Per svolgere l’attività di intermediazione, le università hanno l’obbligo di rispettare i requisiti previsti dalla normativa. In particolare, è richiesto che: 1) svolgano l’attività senza scopo di lucro; 2) inviino alle autorità competenti tutte le informazioni relative al funzionamento del mercato del lavoro utili a un monitoraggio e a una valutazione della situazione occupazionale dei giovani; 3) inseriscano nella borsa continua nazionale del lavoro (Cliclavoro) i curricula dei propri studenti e laureati; 4) pubblichino gli stessi curricula nei siti internet di Ateneo per i dodici mesi successivi alla data di conseguimento del diploma di laurea.
TIROCINI
- L. 24 giugno 1997 n. 196 art. 18 (cd. "Legge Treu")
Il tirocinio curricolare è un'opportunità che permette di realizzare momenti di alternanza sta studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro (secondo la definizione della Legge cd. "Treu" 24 giugno 1997, n. 196). Nel caso dei tirocini curricolari è previsto che lo studente possa conseguire dei crediti formativi (CFU), la cui modalità di attribuzione varia a seconda del corso di appartenenza. - D.M. 25 marzo 1998 n. 142
La materia dei tirocini è disciplinata dal D.M. 25 marzo 1998, n. 142, regolamento di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 196/1997. Il D.M. 142/1998 specifica le condizioni di carattere generale per rendere operativo l'istituto del tirocinio. All'interno delle università gli studenti e i neolaureati possono rivolgersi al servizio stage e tirocini per ricevere informazioni e assistenza e per l'attivazione degli stessi presso le aziende e gli enti presenti sul territorio. - L. 28 giugno 2012, n. 92 (cd. "Legge Fornero")
Per quanto riguarda i tirocini formativi e di orientamento (tirocini extracurricolari post lauream) la legge 28 giugno 2012, n. 92 (la cd. "Riforma Fornero") è intervenuta nell'articolo 1, commi 34-36, prevedendo la definizione delle Linee Guida condivise in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome, vincolando le Regioni ad adottare un accordo per la definizione delle Linee-Guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento sulla base di criteri generali.
Viene anche introdotto il riconoscimento di una "congrua indennità" in relazione alla prestazione svolta.
Le prime Linee Guida nazionali sono state adottate nel 2013 sulla base delle quali ogni Regione ha emanato uno specifico regolamento per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento in base alla competenza stabilita dal Titolo V della Costituzione.
Nel 2017 sono state emanate delle nuove Linee Guida:
- CONFERENZA STATO-REGIONI DEL 25 maggio 2017: Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento
- Regolamento tirocini FVG emanato con DPReg 19 marzo 2018 n. 057/Pres - TESTO COORDINATO con le modifiche introdotte dal DPReg 10 febbraio 2020, n. 18
- FAQ tirocini
APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA
- D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 (cd. "Jobs Act")
È un contratto a causa mista con finalità formative per giovani fino a 29 anni e 364 giorni di età: al suo interno convivono un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e un rapporto con finalità formative a tempo determinato. Si tratta di un contratto a tempo indeterminato ab origine.
Il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca è disciplinato dall’articolo 45 del d. lgs. 15 giugno 2015, n. 81 (cd. "Jobs Act") ed è finalizzato al conseguimento dei seguenti titoli:
- Laurea triennale
- Laurea magistrale
- Laurea magistrale a ciclo unico
- Master di primo e di secondo livello
- Dottorato di ricerca
Può essere anche applicato:
- allo svolgimento di percorsi di ricerca in apprendistato di alta formazione e ricerca
- per assolvere il periodo di praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche
- decreto interministeriale 12 ottobre 2015 definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del d. lgs. 15 giugno 2015, 81
La Regione Friuli Venezia Giulia il 4 aprile 2016 ha approvato uno schema di protocollo di intesa con le parti sociali e le istituzioni formative per la promozione dell’apprendistato di alta formazione e ricerca in cui stabilisce la durata del periodo di formazione dell’apprendistato.
ALTRE FONTI DI INTERESSE
LE OPPORTUNITÀ OCCUPAZIONALI DEI GIOVANI: IL RUOLO DEL PLACEMENT UNIVERSITARIO
Cliclavoro - Normativa generale sul lavoro
Cliclavoro - Settori specifici
SILO - Servizio di informazione su lavoro e occupazione a lavoratori e imprese (Regione FVG)