Art. 9
I capi di vestiario per il personale di cui al punto 8 dell'Art. 1 sono i seguenti:
a) n. 2 vestiti da lavoro di tela colore blu oltremare a due capi (giacca e pantalone con pettorina e bretelle), qualità resistente (Sanfor); su taglia;
b) giaccone impermeabile, con cappuccio e imbottitura interna di pelo staccabile, colore unito scuro, lungo al ginocchio, due tasconi, chiusura a cerniera o bottoni;
c) n. 2 camicie da lavoro, tinta unita, tessuto resistente;
d) vestaglia da lavoro, colore blu, qualità resistente;
e) scarpe da lavoro invernali di tipo pesante, colore scuro, suola gomma, qualità resistente;
f) guanti pelle colore scuro, con interno;
g) guanti protettivi da lavoro, tipo non rigido, resistenti;
h) copricapo adatto alla stagione invernale o estiva (Art. 381 D.P.R. 27.04.1955);
i) stivali di gomma al ginocchio (Art. 381 D.P.R. 27.04.1955);
l) scarpe da lavoro estive di tipo leggero, di colore scuro, qualità resistente.