Art. 5
I capi di vestiario per il personale di cui al punto 4 dell'Art.1 sono i seguenti:
a) divisa invernale, come alle lettere a), b), c), dell'Art. 2;
b) divisa estiva, come alle lettere d), e), f), dell'Art. 2;
c) vestaglia, come alla lettera g) dell'Art. 2;
d) cravatta blu;
e) cappotto di panno o cover coat blu scuro, ad un petto, una fila di tre bottoni scuri, bavero di sinistra con forellino rotondo per l'applicazione di un sigillo metallico, bottoncini sulla manica, due tasche con pattina, schienale liscio, spacco in fondo con bottoncino (lo spacco è facoltativo); confezione su misura;
f) impermeabile blu scuro, nylon, qualità resistente; su taglia;
g) guanti pelle colore nero, interno lana;
h) n. 2 camicie azzurro chiaro, come alla lettera i) dell'Art. 2;
i) n. 2 camicie azzurro chiaro, come alla lettera l) dell'Art. 2;
l) giaccone, come alla lettera b) dell'Art. 9.