Concessione di vestiario al personale tecnico ed ausiliario addetto a servizi diversi
Art. 12
I capi di vestiario per il personale di cui al punto 11 dell'Art. 1 sono i seguenti:
a) n. 2 vestiti da lavoro, come alla lettera a) dell'Art. 9;
b) giaccone, come alla lettera b) dell'Art. 9;
c) n. 2 camicie da lavoro, come alla lettera c) dell'Art. 9;
d) scarpe da lavoro, come alla lettera e) dell'Art. 9;
e) stivali di gomma al ginocchio;
f) elmetto omologato E.N.P.I.;
g) guanti omologati per alta tensione;
h) guanti da lavoro;
i) tuta gommata;
l) scarpe da lavoro estive, come alla lettera l) dell'Art. 9.