Art. 5
Le borse sono assegnate, con decreto rettorale, a seguito di procedimento di selezione effettuato da una Commissione esaminatrice composta dal Direttore del Dipartimento (o dal Coordinatore del Centro Interdipartimentale) o suo delegato, dal Responsabile della ricerca e da un ulteriore componente afferente al Settore scientifico disciplinare per cui viene bandita la borsa o a settore affine, con funzioni di segretario.
La selezione può avvenire:
- per titoli e colloquio
- per soli titoli.
Tra i titoli, verranno in ogni caso valutati:
- le pubblicazioni
- diplomi di specializzazione
- attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea
- svolgimento di documentata attività di ricerca, presso soggetti pubblici e/o privati
Il titolo della ricerca per il quale la borsa viene messa a concorso e le modalità della selezione, stabilite dalle singole Commissioni d’esame, sono pubblicizzati nel bando.