Art. 3
Per le borse cofinanziate dall’Università, il Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico determina, entro i limiti dell’apposito stanziamento di bilancio, il numero, le modalità di ripartizione e l’ammontare delle borse, nonché l’ammontare dell’eventuale cofinanziamento richiesto alle strutture di ricerca. I Dipartimenti o i Centri Interdipartimentali, comunque acquisite le risorse per il finanziamento, potranno procedere direttamente all’attivazione delle borse emanando il relativo bando, che dovrà essere approvato dal Consiglio di Dipartimento e redatto secondo lo schema approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione. I Dipartimenti ed i Centri Interdipartimentali dovranno versare l’importo della borsa al Centro di Spesa principale nel termine stabilito dall’art. 2. Gli Uffici dell’Amministrazione provvederanno all’erogazione delle borse ai beneficiari nel rispetto del presente Regolamento.