Art. 7
Le borse non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, salvo quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare l’attività di formazione o di ricerca dei borsisti con soggiorni all’estero.
Chi ha già fruito di una borsa non può fruirne una seconda volta allo stesso titolo.
L’assegnatario non può superare per ciascun anno di fruizione della borsa il reddito complessivo lordo determinato con decreto ministeriale, riferito all’anno di maggiore fruizione della borsa. L’Amministrazione potrà effettuare controlli sulla veridicità delle autocertificazioni relative al possesso del requisito di reddito.
In caso di superamento del reddito il beneficiario decadrà dal diritto alla borsa e avrà l’obbligo di restituire le somme già percepite. Qualora il superamento del reddito sopravvenga nel corso del primo anno, non sarà consentita la prosecuzione dell’attività di ricerca; qualora il superamento del reddito si verifichi nel corso del secondo anno, sarà consentita, a richiesta, la sola frequenza dell’attività. Nel caso in cui il borsista rinunci alla prosecuzione dell’attività per motivi diversi dal superamento del reddito, il pagamento della borsa verrà interrotto contestualmente alla rinuncia e non sarà richiesta la restituzione delle frazioni di borsa percepite, fermo restando il requisito del reddito nei termini sopra stabiliti. In caso di cessazioni anticipate di borse a totale finanziamento di un Dipartimento o di un Centro Interdipartimentale di Ricerca, la quota di borsa non utilizzata verrà restituita al finanziatore.
Le borse non danno luogo a trattamenti previdenziali né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.
Si applicano alle borse di studio le disposizioni in materia di agevolazioni fiscali di cui all’art. 4 della Legge 13 agosto 1984, n. 476.
Ai dipendenti pubblici che fruiscano delle borse di studio è consentita la possibilità di chiedere il collocamento in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni prevista dall’art. 2 della Legge 13 agosto 1984, n. 476. Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e previdenza.
Nel caso in cui il borsista svolga attività di lavoro autonomo o alle dipendenze di un Ente privato, ma non superi i limiti di reddito stabiliti, il Consiglio di Dipartimento o il competente Organo del Centro Interdipartimentale di Ricerca valuterà se l’attività sia compatibile con l’esercizio dell’attività di ricerca da svolgere e non comporti conflitto di interessi con la medesima.
I borsisti non possono essere impegnati in attività didattiche.