Art. 2 - Soggetti beneficiari
1. Possono accedere al finanziamento disciplinato dal presente regolamento i seguenti soggetti:
a) il Consiglio degli Studenti dell’Università degli Studi di Trieste;
b) associazioni di studenti e dottorandi che soddisfino i requisiti di cui all’articolo 3;
c) gruppi di almeno 80 studenti e dottorandi che soddisfino i requisiti di cui all’articolo 3;
d) liste universitarie presenti nel Consiglio degli Studenti come specificato nell’apposito “Regolamento per il finanziamento delle attività delle liste universitarie”.
2. Le associazioni e i gruppi designano tra i propri componenti un delegato, studente o dottorando regolarmente iscritto all’Università degli Studi di Trieste, quale responsabile nei confronti dell’Università per quanto attiene la richiesta di finanziamento, la regolare esecuzione delle attività, le richieste d’erogazione e l’uso dei fondi, nonché un supplente che lo sostituisca in caso d’impedimento.