Art. 3 - Requisiti delle associazioni e dei gruppi beneficiari
1. Le associazioni, che facciano richiesta di finanziamento, devono possedere i seguenti requisiti:
a) costituzione a mezzo di atto pubblico o di scrittura privata autenticata secondo la relativa normativa nazionale;
b) statuto ispirato a principi di democrazia e trasparenza, che preveda l’elezione degli organi direttivi da parte degli associati;
c) finalità rivolte, in via esclusiva o di assoluta prevalenza, alla promozione di attività sociali e culturali, destinate senza fini di lucro all’utenza universitaria;
d) base associativa, nella sede locale, non inferiore alle 10 unità, composta per almeno il 90% da studenti o dottorandi dell’Università degli Studi di Trieste.
2. I gruppi che facciano richiesta di contributi devono essere composti da almeno 80 studenti e/o dottorandi regolarmente iscritti all’Università degli Studi di Trieste, che sottoscrivano l’adesione ad un piano d’attività nelle mani del delegato tramite il modulo allegato C (modulo firme gruppi studenteschi). Non saranno conteggiati gli studenti e i dottorandi che sottoscrivano la richiesta di finanziamento anche per altri gruppi.
3. Saranno in ogni caso esclusi dal finanziamento le associazioni e i gruppi che si trovino nelle seguenti condizioni:
a) qualora il delegato o, nel caso delle associazioni, i membri, che ricoprono cariche direttive, svolgano una di queste funzioni anche in altre associazioni o altri gruppi che aderiscono al bando;
b) qualora il delegato, il supplente o, nel caso delle associazioni, i membri, che ricoprono cariche direttive, siano membri del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.