Art. 4 - Assemblee degli elettori
1 Gli aventi diritto all'elettorato attivo, riuniti in assemblea degli elettori ai sensi dell’articolo 9 e 23, commi 2 e 3, regolamento generale di Ateneo eleggono un presidente dell'assemblea e designano gli elettori componenti per le commissioni elettorali come segue:
- seggio n. 1: un elettore componente effettivo e uno supplente per ciascuna area scientifico-disciplinare;
- seggio n. 2: tre elettori componenti effettivi e uno supplente;
- seggio n. 3: due elettori componenti effettivi e due supplenti per ciascuna area scientifico-disciplinare.
2 L’assemblea formalizza l’elenco delle candidature valide secondo l’ordine alfabetico.
3 Successivamente, il presidente invita gli elettori a riunirsi nelle rispettive assemblee d’area, di cui all’articolo 23, comma 3, regolamento generale di Ateneo, ai fini della presentazione dei programmi.