Art. 14 - Attribuzione dei seggi
1. La commissione elettorale centrale verifica la regolarità delle operazioni elettorali sulla base degli atti trasmessi dai presidenti delle commissioni elettorali di seggio e procede all’attribuzione dei seggi.
2. L’attribuzione dei seggi avviene per collegi d’area, ai sensi dell’articolo 25, commi 3 e 4, regolamento generale di Ateneo. I primi cinque seggi d’area sono assegnati ai candidati direttori di dipartimento che abbiano ottenuto comparativamente il maggior numero di voti validi in rapporto al rispettivo collegio d’area. A tal fine, la cifra individuale conseguita da ciascun candidato direttore di dipartimento è data dal rapporto tra voti validi conseguiti e totale degli aventi diritto al voto nel rispettivo collegio d’area. I rimanenti seggi d’area sono assegnati ai candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti validi nel rispettivo collegio d’area.
3. Ai sensi dell’articolo 13, commi 3 e 4, regolamento generale di Ateneo, a parità di voti prevale il candidato del genere meno rappresentato in Senato Accademico. In via residuale prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio. In caso di pari anzianità di servizio, prevale il candidato più giovane di età.
4. Ai fini del presente regolamento, per anzianità di servizio si intende l’anzianità complessiva, comprensiva dei diversi ruoli, presso le università italiane.