Regolamento per l'elezione nel senato accademico dei tredici rappresentanti delle aree scientifico disciplinari individuate dallo Statuto (art. 11 - Allegato B)
Art. 15 - Proclamazione degli eletti e nomina
1. Il presidente della commissione elettorale centrale trasmette tempestivamente al competente ufficio, in plico firmato e sigillato, il verbale con i risultati delle votazioni, unitamente a tutti i materiali e i plichi elettorali provenienti dai tre seggi.
2. Sulla base dei risultati trasmessi dalla commissione elettorale, il Rettore proclama gli eletti e li nomina con proprio decreto.