Art. 2
I “Centri Servizi di Facoltà” possono svolgere le seguenti attività:
a) organizzazione dei servizi generali;
b) servizi di supporto alla didattica, quali fotocopiatura, copisteria, riproduzione microfilm, microfiches e similari;
c) gestione di laboratori didattici (quali ad es. laboratori linguistici, impianti di traduzione simultanea, aule informatizzate, ecc.);
d) organizzazione accesso banche dati;
e) supporto a servizi decentrati della Segreteria Studenti;
f) gestione amministrativo-contabile di Istituti di Facoltà;
g) gestione amministrativo-contabile dei fondi assegnati per le Scuole non afferenti a Dipartimenti;
h) gestione amministrativo-contabile dei fondi stanziati per i Corsi di Laurea e/o di Diploma;
i) organizzazione di manfifestazioni scientifiche (congressi, mostre, ecc.) e viaggi di istruzione;
l) gestione delle aule ad uso didattico della Facoltà;
m) prestazioni a pagamento, secondo i regolamenti in materia vigenti.