Art. 2
I “Centri Servizi di Facoltà” possono svolgere le seguenti attività:
		a) organizzazione dei servizi generali;
		b) servizi di supporto alla didattica, quali fotocopiatura, copisteria, riproduzione microfilm, microfiches e similari;
		c) gestione di laboratori didattici (quali ad es. laboratori linguistici, impianti di traduzione simultanea, aule informatizzate, ecc.);
		d) organizzazione accesso banche dati;
		e) supporto a servizi decentrati della Segreteria Studenti;
		f) gestione amministrativo-contabile di Istituti di Facoltà;
		g) gestione amministrativo-contabile dei fondi assegnati per le Scuole non afferenti a Dipartimenti;
		h) gestione amministrativo-contabile dei fondi stanziati per i Corsi di Laurea e/o di Diploma;
		i) organizzazione di manfifestazioni scientifiche (congressi, mostre, ecc.) e viaggi di istruzione;
		l) gestione delle aule ad uso didattico della Facoltà;
		m) prestazioni a pagamento, secondo i regolamenti in materia vigenti.