Art. 5
Alla scadenza del mandato rappresentativo dei ricercatori nel Consiglio d'Istituto, il Direttore d'Istituto convoca l'Assemblea degli aventi diritto all'elettorato.
Gli aventi diritto all'elettorato, per ogni singolo Istituto, riuniti in Assemblea, eleggono il Presidente e la Commissione Elettorale, formata da tre membri che sovraintenderà alle operazioni elettorali e agli scrutini.
La Commissione Elettorale predetta nomina nel suo seno il Presidente ed il segretario del seggio elettorale.
L' Assemblea degli aventi diritto di ciascun Istituto, stabilisce la sede e l'orario di apertura e chiusura del seggio elettorale.
Le elezioni devono tenersi in un unico giorno non festivo compreso fra il lunedì ed il giovedì presso un unico seggio elettorale.