Art. 4
Hanno diritto all'elettorato tutti coloro che, alla data delle elezioni, abbiano la qualifica di ricercatore ed appartengano all'Istituto, per il quale sono chiamati a votare.
Tutti gli elettori sono eleggibili.
Qualora l'elettorato attivo dei ricercatori sia inferiore a tre unità, (salvo il caso in cui vi sia un solo ricercatore, il quale partecipa di diritto al Consiglio di Istituto), gli aventi titolo dovranno procedere alla scelta di un rappresentante.
Qualora la consistenza del corpo elettorale risulti pari o superiore a tre unità, il numero dei rappresentanti varierà fino ad un massimo di cinque ricercatori, in relazione al numero dei votanti. In questo caso si procederà alla nomina di un rappresentante in più ogni qualvolta l'elettorato attivo rappresenti almeno i due terzi del quoziente utile a determinare la progressione del numero dei rappresentanti.