Art. 11
A conclusione dello scrutinio, il Presidente della Commissione Elettorale deve immediatamente trasmettere al Rettore, in plico sigillato, il verbale in duplice copia con i risultati delle votazioni, controfirmato da tutti i membri della Commissione, unitamente all'elenco nominativo degli aventi diritto al voto corredato dalle firme di coloro che hanno effettivamente votato, assieme agli originali delle schede.
Nel caso previsto dall'art. 4. 3° comma, nell'ipotesi che l'elettorato attivo dei ricercatori sia inferiore a tre unità, (salvo il caso in cui vi sia un solo ricercatore, il quale partecipa di diritto al Consiglio di Istituto), e gli aventi titolo abbiano proceduto alla scelta di un rappresentante, delle operazioni relative dovrà essere redatto verbale in duplice copia controfirmato dai ricercatori interessati, che dovrà essere immediatamente trasmesso al Rettore.
Sulla base degli elementi contenuti nel verbale della Commissione Elettorale o di quello di cui al comma precedente, il Rettore proclama con proprio decreto gli eletti.