Art. 7 - Prove d'esame
Le prove d’esame e le relative modalità di svolgimento sono definite dal bando di selezione, in relazione alle categorie e aree oggetto del concorso e alle esigenze funzionali dell’Ateneo.
Le prove d’esame consistono:
per la categoria B: in una prova pratica attitudinale, ovvero in appositi test, inerenti alle conoscenze necessarie per lo svolgimento delle attività richieste;
per la categoria C: in una prova scritta o in una prova a contenuto teorico-pratico, inerente alle conoscenze necessarie per lo svolgimento delle attività richieste, e in una prova orale sulle materie indicate nel bando di concorso, ivi compresa la conoscenza di una lingua straniera indicata nel bando e delle fonti normative autonome (Statuto e Regolamenti) dell’Università di Trieste;
per le categorie D ed EP: in due prove scritte, una delle quali può essere a contenuto teorico-pratico, e in una prova orale sulle materie indicate nel bando di concorso, ivi compresa la conoscenza di almeno una lingua straniera e delle fonti normative autonome (Statuto e Regolamenti) dell’Università di Trieste.
Le prove d’esame per le categorie C, D ed EP prevedono l’accertamento della conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, indicate nel bando di concorso.
Per ottenere l’idoneità, i candidati dovranno riportare una votazione di almeno 21/30, o equivalente, in ciascuna prova.
La votazione complessiva, nel caso di cui alla lettera b), è determinata sommando al voto riportato nella prova scritta o scritta a contenuto teorico-pratico, la votazione conseguita nella prova orale; nei casi di cui alla lettera c), la votazione complessiva è determinata sommando alla media dei voti riportati nelle prove scritte, la votazione conseguita nella prova orale.
Le procedure concorsuali devono essere ultimate entro sei mesi dalla prima prova scritta o pratica attitudinale.