Art. 18 - Assunzioni a tempo determinato di personale di categoria B, C, D ed EP
1. L’Università può assumere personale a tempo determinato di categoria B, C, D ed EP per rispondere a esigenze temporanee ed eccezionali, in applicazione di quanto disposto dall’art. 36 del D.lgs. 165/2001 e dal D.lgs. 368/2001, per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo, sostitutivo ovvero correlate a vincoli di carattere normativo.
L’assunzione a tempo determinato ha luogo, ove possibile, anche mediante utilizzo di concorsi pubblici per rapporti a tempo indeterminato. Il dipendente conserva l’utile collocazione in graduatoria.
La durata di tali contratti non può essere, in nessun caso, superiore a tre anni. La proroga, previo consenso del dipendente, è ammessa soltanto fino al raggiungimento del limite massimo dei tre anni, ed è vietata nel caso in cui il contratto abbia già un termine iniziale pari al triennio.
2. Il contratto individuale deve contenere:
- l’indicazione delle ragioni per cui viene stipulato;
- la categoria professionale, l’area e il relativo compenso;
- la data di inizio e il termine finale;
- l’oggetto della prestazione;
- la durata del periodo di prova;
- la sede di servizio.