Art. 13 - Corso-concorso
1. L’assunzione di personale per le categorie D ed EP può avvenire anche a seguito di corso-concorso, per esami, previa delibera del Consiglio di Amministrazione.
2. Il corso-concorso è costituito da una procedura di selezione preceduta da un corso di formazione cui gli aspiranti sono tenuti a partecipare.
3. Nel bando di concorso sono indicati:
a. il numero dei posti da ricoprire; una percentuale del 50% - con arrotondamento all’unità superiore – dei posti messi a concorso è riservata al personale dell’Università di Trieste che abbia maturato un’anzianità di servizio di almeno cinque anni nella categoria immediatamente inferiore a quella messa a concorso ed in possesso del titolo di studio richiesto ai candidati esterni per l’accesso alla stessa categoria inferiore;
b. il numero dei candidati ammessi alla partecipazione al corso dopo la prova di ammissione; tale numero deve essere uguale a cinque volte il numero dei posti messi a concorso, escludendo da tale computo il 30% dei posti riservati al personale dell’Università di Trieste.
c. la durata, lo svolgimento ed il programma dei corsi, dei periodi di attività pratiche ed il programma delle prove d'esame.
4. Le lezioni sono tenute da esperti docenti, ricercatori, dirigenti, tecnici ed amministrativi dell’Università, di altre istituzioni universitarie o di altri enti pubblici o di aziende o studi professionali in possesso di comprovate esperienze e capacità nelle materie oggetto di concorso. I corsi possono essere programmati, organizzati e tenuti anche da qualificate strutture esterne specializzate in formazione.
5. I corsi sono articolati in un periodo di formazione in aula integrato eventualmente da un periodo di attività pratiche da effettuarsi in unità organizzative dell’Università, in enti pubblici e in aziende private con le quali l’Università stipula apposite convenzioni o accordi di collaborazione.
6. Per il personale interno la partecipazione al corso e alle eventuali attività pratiche è considerata presenza in servizio che non può dare luogo ad eccedenze di orario o a lavoro straordinario.
7. L’assenza dalle lezioni e/o dalle attività pratiche, a qualsiasi causa dovuta ancorché giustificata, superiore ad un quinto delle ore previste per l’intero corso, comporta l’esclusione dal corso-concorso; tale esclusione viene disposta con motivato provvedimento del Direttore amministrativo.
8. Al termine del corso si svolge l’esame consistente in due prove scritte ed in una prova orale, come previsto dalla lettera c) del comma 2 dell’art. 7 del presente regolamento. Per ottenere l’idoneità, i candidati dovranno riportare una votazione di almeno 21/30 o equivalente in ciascuna prova.
9. La Commissione giudicatrice dell’esame finale è costituita dai docenti dei corsi e integrata, ove necessario – da un dirigente o vice-dirigente dell’amministrazione, tenuto conto di quanto previsto dal comma 2 dell’art. 9 del presente regolamento.
10. La votazione complessiva è determinata ai sensi del comma 5 dell’art. 7 del presente regolamento.