Art. 1 - Costituzione di un Centro Interdipartimentale di Ateneo e finalità
1. Due o più Dipartimenti possono deliberare di costituire un Centro interdipartimentale di Ateneo (di seguito denominato Centro), con le seguenti finalità istituzionali:
a. coordinamento, sviluppo e realizzazione di progetti di ricerca di base ed applicata;
b. collegamento con altre realtà scientifiche e culturali e con le istituzioni operanti nel territorio;
c. promozione di attività dedicate alla formazione di giovani ricercatori;
d. promozione e supporto dell’attività didattica nei corsi di studio pertinenti;
e. diffusione delle conoscenze e dei risultati della propria attività, anche mediante l’organizzazione di seminari e convegni e mediante il supporto alla pubblicazione.
2. Compete ai Dipartimenti valutare il valore scientifico della proposta, il piano economico finanziario a sostegno dell’iniziativa e l’assenza di situazioni di conflitto d’interessi, concorrenzialità e duplicazione, diretta o indiretta, con altre strutture dell’Ateneo, nonché provvedere alla disponibilità delle risorse finanziarie e/o organizzative richieste.
3. Contestualmente all’approvazione dell’adesione al nuovo Centro, i Dipartimenti proponenti dovranno individuare di concerto il Dipartimento gestore del Centro, ai sensi del successivo art.12, la consistenza numerica di una rappresentanza paritetica all’interno del Comitato, costituita da un minimo di uno ad un massimo di tre rappresentanti. Con la medesima delibera i dipartimenti provvederanno a designare i propri rappresentanti.
4. La proposta, assunto il parere degli organi dipartimentali, deve essere sottoposta alla valutazione della Commissione per la disamina della partecipazione dell’Ateneo a Centri e Consorzi, prima dell’approvazione degli organi di governo.