Direttive per la costituzione e le attività dei Centri Interdipartimentali di Ateneo
Art. 2 - Atto istitutivo
1. Il Centro è istituito e attivato con decreto rettorale, acquisito il parere del Senato Accademico e la deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
2. Con il decreto rettorale di istituzione sono individuate le finalità specifiche e gli ambiti di attività e di ricerca del Centro.