Direttive per la costituzione e le attività dei Centri Interdipartimentali di Ateneo
Art. 6 - Coordinatore
1. Alla scadenza del mandato del Coordinatore il Decano provvede ad indire le elezioni del nuovo Coordinatore. A tal fine, il decano invia apposita convocazione del Comitato almeno dieci giorni prima dell’adunanza.
2. Il Coordinatore è eletto dal Comitato tra i rappresentanti dei Dipartimenti di cui all'art. 5 con la maggioranza dei due terzi dei presenti e resta in carica per un triennio ed è rieleggibile consecutivamente per una sola volta.
3. Il Coordinatore ha la rappresentanza del Centro, presiede il Comitato e la Giunta, ove costituita, e ne rende esecutive le deliberazioni.