Regolamento interno relativo alle contestazioni e alle riserve di un appalto pubblico

Art. 10 – La definizione di nuovi prezzi e le riserve

1. Le variazioni contrattuali sono valutate in base ai prezzi del contratto, ma, se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

- desumendoli dai prezziari di cui all’art. 23, comma 16 del D.Lgs 50/2016 ove esistenti;

- ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l’esecutore, e approvati dal RUP.

 

2. Qualora dai calcoli effettuati ai sensi del comma precedente risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori sono approvati dall’Università degli Studi di Trieste, su proposta del RUP. Se l’esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, l’Università può ingiungergli l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l’esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.