Art. 11 – Il recesso dell’appaltatore per ritardo nella consegna e le riserve
1. Nel caso di accoglimento dell’istanza di recesso dell’esecutore del contratto per ritardo nella consegna dei lavori attribuibile a causa imputabile all’Università degli Studi di Trieste, l’esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali come effettivamente sostenute e documentate e nei limiti indicati all’art. 5, comma 12 del DM 49/2018. Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione, l’esecutore ha altresì diritto al rimborso delle spese dei livelli di progettazione come previsto all’art. 5, comma 13, DM 49/2018.
2. La richiesta di pagamento delle somme di cui al comma 1., debitamente quantificata, è inoltrata a pena di decadenza entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell’istanza di recesso.
3. Fuori dai casi descritti nei commi precedenti, ovvero nell’ipotesi in cui l’istanza di recesso dell’appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l’esecutore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all’interesse legale calcolato sull’importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal cronoprogramma nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell’istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.
4. La richiesta di pagamento degli importi spettanti ai sensi del comma 3. è formulata, a pena di decadenza, mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità.