Art. 5 – Riserve iscritte nel registro di contabilità
1. Ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. c) del D.M. 49/2018 (“…il registro di contabilità (che) contiene le trascrizioni delle annotazioni presenti nei libretti delle misure, nonché le domande che l’esecutore ritiene di fare e le motivate deduzioni del direttore dei lavori…”), le riserve sono normalmente apposte sul registro di contabilità, che è firmato dall’esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
2. Nel caso in cui l’esecutore non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 (quindici giorni) e, qualora persista nell’astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
3. Se l’esecutore, ha firmato con riserva, qualora l’esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa egli deve esplicare, a pena di decadenza, nel termine di 15 (quindici giorni), le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
4. Il D.L., nei successivi 15 (quindici giorni), espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il D.L. omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, l’Università degli Studi di Trieste dovesse essere tenuta a sborsare.
5. Nel caso in cui l’esecutore non ha firmato il registro nel termine sopraindicato, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati e l’esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il D.L. può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l’onere dell’immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.
7. In deroga ai termini indicati ai commi 2 e 3., l’Università degli Studi di Trieste ha la facoltà di indicare, in ciascun disciplinare di gara, un termine diverso superiore o inferiore in base alla natura ed alla complessità dell’intervento specifico. Detta indicazione sarà in ogni caso sorretta da adeguata motivazione relativa alle circostanze che hanno reso necessario un aumento ovvero una riduzione del termine ordinario di 15 giorni.