Art. 13 – La disciplina del collaudo e le riserve
1. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa ai sensi degli articoli 8 e 9, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal presente Regolamento.
2. Il R.U.P. trasmette all'organo di collaudo le relazioni riservate sia propria che del D.L. sulle eventuali riserve avanzate dall'esecutore dei lavori e non definite in corso d'opera ai sensi degli articoli 8 e 9 del presente Regolamento.
3. Il Collaudatore, con apposita relazione riservata, espone il proprio parere sulle riserve e domande dell'esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.
4. L’appaltatore ha l’onere di formulare e giustificare le proprie riserve formulate sul certificato di collaudo nelle forme e nei modi previsti nel presente documento. L'organo di collaudo riferisce al R.U.P. sulle singole richieste fatte dall'esecutore al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.
5. A collaudo ultimato l’organo di collaudo trasmette al R.U.P. tutti i documenti amministrativi e contabili ricevuti allegando altresì le eventuali relazioni riservate relative alle riserve e alle richieste formulate dall'esecutore nel certificato di collaudo.
6. La stazione appaltante - preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso in relazione all'ammontare o alla specificità dell'intervento, i pareri ritenuti necessari all'esame - effettua la revisione contabile degli atti e delibera, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo, sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'esecutore e sui risultati degli avvisi ai creditori.
7. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di collaudo deve essere attivata la procedura di accordo bonario a prescindere dal valore delle medesime riserve, ai sensi degli articoli 8 e 9 del presente regolamento; il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta del RUP o della commissione, ove eventualmente costituita ai sensi del comma 5 dell’articolo 9. Le deliberazioni della stazione appaltante sono notificate all'esecutore.