Regolamento per il finanziamento delle attività politiche delle liste studentesche
Articolo 7
1. I finanziamenti sono erogati all’Incaricato dal competente ufficio dell’Ateneo, in base alla documentazione delle spese già sostenute e nei limiti dell’assegnazione spettante alla lista.
2. L’assegnazione annua è operata contestualmente all’assegnazione per le attività culturali e sociali degli studenti.
3. Le attività annue devono essere svolte entro il 31 dicembre dell’anno cui si riferiscono.
4. Il finanziamento sarà revocato in relazione alle attività non svolte.