Regolamento per il finanziamento delle attività politiche delle liste studentesche
Articolo 2
1. Agli effetti del presente regolamento, per Liste si intendono le liste di candidati, contraddistinte da una denominazione o sigla, regolarmente ammesse con decreto rettorale all’ultima edizione delle elezioni delle rappresentanze degli studenti negli organi universitari e regionali di cui all’art. 1.