Regolamento per il finanziamento delle attività politiche delle liste studentesche

Articolo 8

1.    I finanziamenti previsti dal presente Regolamento sono regolati dalle prescrizioni stabilite dal “Regolamento per le attività culturali e sociali degli studenti” per quanto applicabili.

2.    In particolare è fatto obbligo alle liste di presentare la Relazione illustrativa annuale.

3.    In analogia a quanto previsto dall’art. 30 (Rendicontazione, Relazione annuale e Revoca del finanziamento) del Regolamento per le attività culturali e sociali delle associazioni e gruppi studenteschi, la mancata presentazione della Relazione annuale comporterà, oltre alla revoca del finanziamento concesso, la decadenza, per l’anno successivo, dall’assegnazione dei fondi previsti dal presente Regolamento.


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