Direttive per la costituzione e le attività dei Centri Interdipartimentali di Ateneo
Art. 13 – Modifiche successive all’istituzione
- Finalità istituzionali, ambiti di ricerca, numero dei rappresentanti dei Dipartimenti nel Comitato, nonché denominazione del Centro, possono essere modificati e ampliati successivamente alla costituzione del Centro con le deliberazioni dei Consigli dei Dipartimenti aderenti.
- Le modifiche sono approvate dal Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Senato Accademico ed entrano in vigore con decreto rettorale.