Art. 2 – Criteri per la costituzione del Fondo Incentivi
1. Al fine di costituire il Fondo per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche, d’ora innanzi indicato come “Fondo Incentivi”, l’Università destina risorse finanziarie in misura non superiore al 2% modulate sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara, per remunerare le funzioni tecniche svolte dai dipendenti e previste dalla legge.
2. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente Regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come “funzionale” (art. 3, lett. gg del Codice), ovvero “prestazionale” (art. 3, lett. ggggg del Codice).
3. Nelle ipotesi in cui la procedura di gara sia svolta da una Centrale di Committenza, è accantonata una somma non superiore al 2% calcolata sull’importo dei lavori, servizi e forniture conseguente all’aggiudicazione.
4. L’ammontare delle risorse che alimentano il Fondo Incentivi è previsto nel progetto di fattibilità tecnico economica o qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione, nel quadro economico.
5. Per le acquisizioni di beni e servizi l’importo è stabilito nei relativi documenti di progetto.
6. Le varianti conformi all’art. 106, comma 1, del Codice contribuiscono a determinare l’incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino lavori, servizi o forniture aggiuntivi e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all’importo a base d’asta. L’incentivo è calcolato sull’importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d’asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del Responsabile unico del procedimento (“RUP”) che autorizza la variante.
7. Non concorrono ad alimentare il Fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall’art. 106 del Codice.