Art. 19 - Liquidazione – limiti
1. Gli incentivi complessivamente maturati in un anno dal singolo dipendente, anche presso diverse Amministrazioni, relativi ad incarichi eseguiti non possono superare l’importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile.
2. Qualora sia stato incaricato un dipendente di diversa Amministrazione, sarà nella responsabilità del dipendente comunicare all’Università l’importo dell’incentivo percepito presso altri Enti Pubblici e, in particolare, segnalare il superamento del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.
3. Qualora gli incentivi calcolati sulla base del presente articolo eccedano il limite di cui ai commi precedenti, le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiranno economie per l’Università.